Variazioni di successione


Ai sensi dell'art.15, comma 2, della Legge 18.10.2001, n.383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25.10.2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 

In caso di successione si consiglia di caricare due variazioni d'ufficio, una di fine possesso immobili da parte del deceduto e una di acquisizione immobili da parte dell'erede.

In alternativa si può entrare nella Realtà del deceduto e mettere la data di fine immobili e aggiungere (tramite i tasti copia/incolla) gli immobili sulla Realtà dell'erede. Si consiglia di utilizzare il campo annotazioni delle Realtà per tenere memorizzata la successione.