Dalla rel.23.9.1 alla rel.24.3.0 di marzo 2024


 

Elenco delle principali implementazioni e variazioni realizzate nell'applicativo di

“Gestione Tributi Comunali”

 

 

 

 

 

Si ricorda che APKAPPA eroga anche i seguenti servizi:

 

-simulazione proiezione gettito IMU 2024;

-creazione banca dati IUC 2023/2024 da UTE per gli immobili e da Anagrafe cittadini per le detrazioni prima casa;

-sovrapposizione Piano Regolatore con mappe catastali e fornitura elenco di tutte le aree fabbricabili con l’indicazione per ognuna dei dati catastali, del proprietario, della dimensione in mq. e della destinazione urbanistica;

-bonifica archivi e individuazione evasori IMU/TASI con emissione degli avvisi di accertamento;

-controllo planimetrie RIFIUTI ed emissione avvisi di accertamento;

-servizio di stampa, imbustamento e spedizione F24/pagoPA di qualsiasi avviso di pagamento;

-servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento con raccomandata R/R;

-riporto dati catastali su denunce RIFIUTI o contratti Acquedotto (obbligo normativo dell’Agenzia delle Entrate);

-data-entry delle dichiarazioni di successione ai fini IMU e TASI;

-data-entry dei versamenti di qualsiasi tributo;

-simulazione tariffe rifiuti TARI anno 2024;

-supporto alla simulazione tariffe Canone Unico Patrimoniale anno 2024;

-supporto per riorganizzazione ufficio Tributi, messa in pari e scoperta evasione.

Per maggiori dettagli rivolgersi direttamente alla ns. hot-line.

 

 

IMPORTANTE!

Con il simbolo sono evidenziate le migliorie e/o modifiche normative che devono essere OBBLIGATORIAMENTE lette data la loro importanza.

 

 

Variazioni dalla release 23.9.1 di novembre 2023 alla release 24.3.0 di marzo 2024

 

Variazioni di carattere GENERALE

IN FASE DI REALIZZAZIONE – Possibilità di notificare gli atti, in particolar modo quelli che vanno notificati come gli avvisi di accertamento, tramite il PND - Piattaforma delle Notifiche Digitali.

La piattaforma è prevista dall’art. 1, comma 402, della Legge 160/2019, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 26 del D.L. 76/2020, che ne definisce le modalità di funzionamento; l’utilizzo della piattaforma resta facoltativo, in alternativa alle altre modalità di notificazione.

Per poterla utilizzare è necessario seguire il procedimento indicato dall’art. 4 del Decreto n. 58/2022 accedendo al portale www.pagopa.it/it/prodotti-e-servizi/piattaforma-notifiche-digitali.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata al 2,50% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 29.11.2023.

E’ necessario pertanto modificare manualmente le 5 tabelle dati generali di tutti i tributi (IMU, TASI, TOSAP/CUP, TARI, ACQUA) e la tabella dati generali generica utilizzata da solleciti e ingiunzioni.

Attenzione! Per IMU, TASI e TOSAP/CUP è sufficiente fare la modifica nel solo anno 2024 mentre per i RIFIUTI è necessario fare la modifica in tutti gli anni, almeno gli ultimi 6 ovvero quelli non ancora andati in prescrizione.

In tutte le stampe di avvisi ai contribuenti dove è presente l’opzione “Tipo stampa ( ) Provvisoria ( ) Definitiva (o) Ristampa” se si seleziona “Ristampa” ora non escono più gli avvisi in stato “Da Emettere”.

In tutte le stampa di F24/bollettini dove è presente l’opzione “Tipo stampa ( ) Provvisoria ( ) Definitiva (o) Ristampa” se si seleziona “Ristampa” non escono più gli avvisi in stato “Emesso”.

In tutte le stampe di avvisi ai contribuenti è stata aggiunta all’opzione “Considera solo contribuenti con recapito” la nuova voce “(_) cartaceo o e-mail”: in questo modo è possibile escludere chi ha la PEC.

E’ necessario rivedere manualmente tutti i modelli degli avvisi di accertamento correggendo la parte riguardante la mediazione-reclamo a seguito delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 30.12.2023, n. 219 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente) e il D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario).

Nell’elenco dei solleciti/accertamenti/ingiunzioni di tutti i tributi è stato aggiunto il relativo totale del versato.

Sono state aggiunte due nuove opzioni al parametro Situazione per poter estrapolare gli atti con versamento parziale e gli atti che hanno stato saldato ma il versato non comprende le sanzioni e gli interessi.

Nell’elenco in excel è stato aggiunto il campo S_VERSATO che contiene il totale versato.

Gestione degli oneri di riscossione da indicare nel sollecito pre-riscossione coattiva.

Possibilità di esporre gli oneri di riscossione in fase di stampa degli avvisi di accertamento esecutivo IMU, TASI e TARI.

Possibilità di calcolare ed applicare gli oneri di riscossione e gli interessi sui solleciti pre-riscossione coattiva ovvero i solleciti che rendono esecutivi gli accertamenti.

Le principali modifiche sono:

-nella tabella dati generali di tutti i tributi sono stati aggiunti in prima pagina nella sezione “Solleciti e ingiunzioni” i campi relativi ai giorni per l’emissione del sollecito per accertamento esecutivo o pre-riscossione coattiva e i campi con le % degli oneri di riscossione;

-in tutte le stampe degli avvisi di accertamento e di sollecito IMU-TARI sono stati aggiunti i campi con i calcoli relativi agli oneri da esporre.

 

ATTENZIONE! Tutti i modelli personalizzati dovranno essere rivisti manualmente per aggiungere le seguenti nuove voci:

 

AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - TASI:

<cicla01><nome_file>prtf2</nome_file><filtro>str(prtf2.NC_POSIZ,10,0)+str(prtf2.NC_PROG,3,0)==str(prtf1.NC_POSIZ,10,0)+str(prtf1.NC_PROG,3,0)</filtro>

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell’atto, è dovuta la seguente somma a titolo di oneri di riscossione a carico del debitore:

Euro $ES#ONERI3$ pari al $S#P_ONERI3$% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di $ES#T_ONERI3$ euro;

Euro $ES#ONERI6$ pari al $S#P_ONERI6$% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di $ES#T_ONERI6$ euro;

</cicla01>

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA/INFEDELE DENUNCIA:

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell’atto, è dovuta la seguente somma a titolo di oneri di riscossione a carico del debitore:

Euro $ES#ONERI3$ pari al $S#P_ONERI3$% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di $ES#T_ONERI3$ euro;

Euro $ES#ONERI6$ pari al $S#P_ONERI6$% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di $ES#T_ONERI6$ euro;

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:

In caso di pagamento in data successiva alla scadenza indicata nell’atto, è dovuta la seguente somma a titolo di oneri di riscossione a carico del debitore:

$DETTONERI$

 

SOLLECITO PRE-RISCOSSIONE COATTIVA:

III – ONERI DI RISCOSSIONE

$F#DETTONERI$

 

Contattare l’assistenza per il supporto del caso.

Anziché aggiungere le nuove voci tramite l’apposita voce di menu, si suggerisce di ripristinare il modello base e poi di rifare le personalizzazioni (stemma del comune, qualche dicitura diversa, etc.) perché dovrebbe essere un’operazione più semplice e veloce.

 

Variazioni sull’I.M.U.

Dallo scorso 01.01.2023 la riduzione spettante ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti residenti all’estero (ma non necessariamente iscritti all’AIRE) e pensionati, ritorna al 50% (solo per l’anno 2022 era stata fissata al 37,50%, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 743, Legge n. 234 del 30.12.2021 comunemente denominata Legge di Bilancio 2022).

E’ sufficiente rivedere l’apposita voce esistente nella tabella delle ulteriori aliquote IMU indicando per l’anno 2023 un’aliquota pari al 50,00% di quella prevista dal regolamento comunale (partendo dal presupposto che sul quadro dell’immobile sia già stato indicato l’apposito codice ulteriore aliquota come indicato nelle note di release 21.1.0).

 

Variazioni sulla TA.RI.

Gestione delle componenti perequative UR1 e UR2 in vigore dal 01.01.2024.

Le principali modifiche sono:

-nella tabella dati generali TARI sono stati aggiunti gli importi unitari che vengono inizializzati di default per il 2024 a 0,10 euro per la UR1 riguardante i rifiuti pescati in mare e 1,50 euro per la UR2 riguardante i rifiuti da calamità naturali;

-le UR si applicano per utenza e non per quadro. Per escludere un quadro dall’applicazione (garage, pertinenza, area scoperta di un’azienda, etc.) è sufficiente barrare il campo “[x] Da non considerare ai fini della raccolta differenziata” esistente nel bottone <Catasto> all’interno della pratica TARI;

-per inizializzare in automatico il sopracitato campo per tutte le pertinenze delle abitazioni, utilizzare la voce di menu “TARIà Procedure di servizioà Riclassificazione tariffe” selezionando la tariffa o la riduzione o la categoria catastale del caso e impostando sulla destra “Raccolta differenziata e UR1 e UR2 = Considera”;

-non è possibile inizializzare in automatico il sopracitato campo per tutte le pertinenze delle utenze non domestiche in quanto non esiste una regola matematica. Tuttavia per agevolare l’operato è possibile individuare le posizioni da rivedere utilizzando le seguenti stampe esistenti nel sottomenu della “TARIà Stampeà Incoerenze”:

< Denunce promiscue;

< Controllo immobili doppi.

- per ridurre gli errori di data-entry sulle pratiche nuove, correggere la tabella tariffe impostando per i garage (o pertinenze delle utenze domestiche) il campo “Tipo tariffa = pertinenza domestica”. Così facendo durante il caricamento di un quadro con tale tariffa, in automatico verrà barrato “[x] Da non considerare ai fini della raccolta differenziata”;

-in fase di generazione del ruolo è possibile decidere in quale rata conteggiare le UR impostando in modo opportuno il parametro “Incassare la maggiorazione per componenti perequative” (vedi nota dell’IFEL del 13.02.2024 avente come titolo “Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) - Questioni applicative e criticità nella gestione”.

Al momento, dati gli importi irrisori delle UR, la procedura non permettere di spalmarle su tutte le rate;

-nell’avviso di pagamento le componenti perequative vengono evidenziate a parte come prevede la normativa e non sono soggette a TEFA;

-ATTENZIONE! Tutti i modelli personalizzati dovranno essere rivisti manualmente per aggiungere le seguenti due nuove voci da indicare subito dopo la riga dell’addizionale provinciale:

"Componente perequativa UR1 spettante allo Stato per rifiuti pescati in mare"               prtf3.IMPTSI_NOA - prtf3.IMPUR2_TOT

"Componente perequativa UR2 spettante allo Stato per rifiuti da calamità naturali"      prtf3.IMPUR2_TOT

Contattare l’assistenza per il supporto del caso.

Anziché aggiungere le due nuove voci tramite l’apposita voce di menu “Sistemaà Procedure di servizioà Personalizzazione stampeà Grafice – FRX”, si suggerisce di ripristinare il modello base e poi di rifare le personalizzazioni (stemma del comune, qualche dicitura diversa, etc.) perché dovrebbe essere un’operazione più semplice e veloce;

-aggiunte le colonne “UR1” e “UR2” nell’export in excel per tipografia.

ATTENZIONE! Far presente alla tipografia dell’esistenza di tali campi altrimenti continuerà ad usare il layout dell’anno precedente (l’importo totale da pagare sarà corretto ma la somma delle voci analitiche non darà il totale mancando le due nuove righe);

-nella stampa del ruolo, aggiunti in coda nell’ultima pagina i totali delle componenti perequative distinti fra UR1 e UR2. Non è necessario avere gli stessi totali nel gettito dei versamenti perché le componenti perequative vanno riversate allo CSEA indipendentemente che siano state pagate o meno dai contribuenti;

-gestione delle UR nella riconciliazione contabile del pagoPA (TARIà Ruolià Correzione ruoloà Dati generalià bottone <Dare e avere>à nuovo check box “[  ] Comp. Perequative”).

 

Uscirà un ulteriore aggiornamento per gestire le UR1 e UR2 negli accertamenti non essendo ancora stato chiarito se sono da considerarsi come base imponibile per le sanzioni e gli interessi.

P.S. Per chi conosce l’acquedotto, le UR dei rifiuti seguono la stessa logica applicata da anni nel servizio idrico con le UI1, UI2, UI3 e UI4.

Corretto il calcolo dell’arrotondamento del totale dovuto dal contribuente nel caso in cui vengono messi a ruolo degli accertamenti per omessa/infedele denuncia per più anni.

 

 

Variazioni dalla release 23.9.0 di settembre 2023 alla release 23.9.1 di novembre 2023

 

Variazioni di carattere GENERALE

Ai fini dell’asseverazione del PNRR per quanto concerne la piattaforma delle notifiche digitali SEND, creata la nuova stampa “Contribuentià Procedure di servizioà Statistica riepilogativa invio notifiche”.

Fornisce una statistica di tutti gli accertamenti emessi nel periodo selezionato, in qualsiasi stato si trovino tranne gli avvisi in stato da Emettere o da Non Emettere.

 

Variazioni sull’ACQUEDOTTO

Gestione del cambio tariffa in corso d’anno della UI1 e della UI4, che dal 01.07.2023 mutano da 0,004 a 0,006 euro per la UI1 e da 0,004 a zero euro per la UI4.

Nell’invio dati alla tipografia, possibilità di considerare anche gli utenti con recapito elettronico.

 

Variazioni sulla TA.RI.

A causa dell’instabilità della procedura nella gestione della ratizzazione, in alcuni casi gli importi delle rate si sono disallineati, soprattutto quando venivano cancellati i solleciti per poi essere ricreati dove in tale casistica non venivano cancellate le rate.

Possibilità di individuare le incoerenze esistenti ed per avere l’elenco dei contribuenti con dovuto a ruolo diverso rispetto a quanto inserito sulle rate (TARIà Ruolià Controllo coerenza dovuto rata).

Nel caso esistessero delle incoerenze è necessario contattare l’assistenza per abilitare il parametro “[x]Aggiorna le rate”.

A breve la stessa funzione verrà realizzata anche per l’Acquedotto.

Resa più intuitiva la gestione dei codici tributo da utilizzare nell’invio del ruolo 290 o del ruolo 600 all’AdE-R, aggiungendo help a video con riepilogo dei codici e messaggi di allerta.

 

 

Variazioni dalla release 23.7.0 di luglio 2023 alla release 23.9.0 di settembre 2023

 

Variazioni sulla TA.RI.

Nella stampa dell’F24 da allegare agli avvisi di accertamento per omesso/parziale versamento, viene ora indicato come codice tributo TEFA e non TEFZ per gli importi riguardanti l’addizionale provinciale.

La modifica si è resa necessaria perché:

- l’importo non contiene le sanzioni e gli interessi calcolati sulla TEFA stessa.

Il programma effettua i calcoli giusti ma in memoria non ha un “di cui” delle sanzioni e un “di cui” degli interessi relativi alla TEFA, motivo per cui non riesce a sommarli;

- sulla TEFA oltre agli interessi vanno applicate anche le sanzioni, lo si desume dal fatto che esistono i codici tributo TEFZ e TEFN. Fino al 2012 non si calcolavano le sanzioni sull’addizionale perché lo diceva esplicitamente la normativa sulla TARSU;

- a differenza dell’IMU per la quota dello Stato, la TEFA relativa ad avvisi di accertamento rimane di competenza della provincia e non del comune;

- negli accertamenti per omessa/infedele denuncia il calcolo delle sanzioni è fisso senza TEFA (attuale limite del programma).

Negli accertamenti per omesso/parziale versamento il calcolo delle sanzioni sulla TEFA è opzionale, a seconda di come viene impostato l’opportuno parametro a video.

Conclusione: indicare TEFA o TEFZ non cambia nulla per:

- il contribuente, perché il totale da pagare è giusto e le voci parziali a lui non interessano;

- il comune, perché incassa sanzioni ed interessi calcolati sulla TEFA che non sono di sua competenza e per questo non potrà essere accusato di danno erariale;

- la provincia, perché non potrà mai fare i calcoli a ritroso per capire se gli importi ricevuti sono corretti o meno.

Prima di passare a riscossione coattiva un avviso di accertamento esecutivo, è necessario notificare al contribuente un apposito sollecito.

Nella “creazione dei solleciti, accertamenti e ingiunzioni” è stato aggiunto il parametro “[x] Sollecito per accertamento esecutivo” da barrare nel caso si stiano creando dei solleciti da accertamento.

Durante la creazione dei “Ruoli coattivi” da “Accertamento”, nel caso in cui esista il “sollecito per accertamento esecutivo”, non viene considerato il sollecito ma viene considerato l’accertamento.

Nel ruolo coattivo su supporto magnetico formato 600, i riferimenti saranno quelli dell’accertamento e non quelli dell’ultimo sollecito emesso.

Infine, aggiunta la possibilità di inizializzare automaticamente il nuovo campo “[x] Sollecito da accertamento esecutivo” dal punto a menu “Assegnazione numero di Protocollo/Data notifica solleciti/acc./ingiunzioni”, caso mai ci si fosse dimenticati di impostarlo durante la creazione.

 

(*) Esiste anche documentazione specifica.