Dalla rel.20.3.2 alla rel.21.4.0 di aprile 2021


Elenco delle principali implementazioni e variazioni realizzate nell'applicativo di

“Gestione Tributi Comunali”

 

Si ricorda che APKAPPA eroga anche i seguenti servizi:

 

-simulazione proiezione gettito nuova IMU 2021;

-creazione banca dati IUC 2020/2021 da UTE per gli immobili e da Anagrafe cittadini per le detrazioni prima casa;

-sovrapposizione Piano Regolatore con mappe catastali e fornitura elenco di tutte le aree fabbricabili con l’indicazione per ognuna dei dati catastali, del proprietario, della dimensione in mq. e della destinazione urbanistica;

-bonifica archivi e individuazione evasori IMU/TASI con emissione degli avvisi di accertamento;

-controllo planimetrie RIFIUTI ed emissione avvisi di accertamento;

-servizio di stampa, imbustamento e spedizione F24/pagoPA di qualsiasi avviso di pagamento;

-servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento con raccomandata R/R;

-riporto dati catastali su denunce RIFIUTI o contratti Acquedotto (obbligo normativo dell’Agenzia delle Entrate);

-data-entry delle dichiarazioni di successione ai fini IMU e TASI;

-data-entry dei versamenti di qualsiasi tributo;

-simulazione tariffe rifiuti TARI anno 2021;

-supporto alla simulazione tariffe Canone Unico Patrimoniale anno 2021;

-supporto per riorganizzazione ufficio Tributi, messa in pari e scoperta evasione.

Per maggiori dettagli rivolgersi direttamente alla ns. hot-line.

 

 

IMPORTANTE!

Con il simbolo sono evidenziate le migliorie e/o modifiche normative che devono essere OBBLIGATORIAMENTE lette data la loro importanza.

 

 

Variazioni dalla release 21.3.0 di marzo 2021 alla release 21.4.0 di aprile 2021

 

Variazioni di carattere GENERALE

Gestione del ravvedimento operoso “lunghissimo” nell’IMU/TASI (stampa F24à parametri in 3° pagina) e nella TARI (bottone <Accertam.>à campo “[x] Ravvedimento operoso”).

Nel calcolo dell’IMU/TASI online era invece già disponibile dall’anno scorso.

Per l’IMU/TASI la procedura ha sempre e solo gestito il ravvedimento per errori sul versamento e non per errori sulla denuncia.

Per la TARI la procedura ha sempre e solo gestito il ravvedimento per errori sulla denuncia e non per errori sul versamento.

Nella TOSAP e Pubblicità non è mai stato gestito.

La modifica nasce con il Decreto Legge 26.10.2019 n.124, art.10/bis (Decreto Fiscale).

 

Sono stati aggiunti gli ultimi due scaglioni per gestire il ravvedimento operoso oltre il termine di presentazione della denuncia.

Tabella delle sanzioni ridotte:

-Sprint - entro 14 gg. - 0,10% per ogni gg.

-Breve - entro 30 gg. - 1,50%

-Intermedio - entro 90 gg. - 1,67%

-Lungo - entro 1 anno - 3,75%

-Lunghissimo - entro 2 anni - 4,29%

-Senza limiti - oltre 2 anni - 5,00%

 

Variazioni sulla TA.RI.

Rivista l’importazione dei versamenti F24 al fine di gestire anche il codice tributo “TEFA”.

Rivista la stampa dell’elenco e del gettito versamenti.

In fase di realizzazione la gestione della TEFA nel pagoPA tramite le nuove disposizioni tecniche relative al multi-beneficiario.

 

 

Variazioni dalla release 21.1.0 di gennaio 2020 alla release 21.3.0 di marzo 2021

 

Variazioni di carattere GENERALE

Il modello dell’avviso di pagamento pagoPA dei solleciti/ingiunzioni è stato trasformato da RTF (word) a FRX (stampa grafica). Conseguentemente eventuali personalizzazioni dovranno essere rifatte.

 

Variazioni sui CONTRIBUENTI

Possibilità di interrogare i dati risultanti nel SIATEL direttamente dalla maschera dei contribuenti tramite il bottone <Siatel> con contestuale riporto delle variazioni (allo stesso modo di quanto avviene per l’Anagrafe dei cittadini).

 

Variazioni sulla TA.RI.

Rivista la stampa dell’F24 perché dal 2021 l’Addizionale Provinciale (TEFA) deve essere indicata separatamente dalla tassa, con apposito codice tributo “TEFA”, secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’anno 2021 si riferisce all’anno di competenza e non all’anno di emissione dell’avviso di pagamento bonario/sollecito/accertamento pertanto, per avvisi emessi ora ma relativi ad annualità pregresse, il codice TEFA non va indicato nell’F24 e il riversamento alla provincia dovrà essere fatto manualmente.

Rivista anche la stampa dell’F24 da allegare all’accertamento o al sollecito/ingiunzione ma come codice tributo viene invece utilizzato “TEFZ”.

La modifica è stata apportata anche all’export in excel per tipografia.

Nella prossima release verrà rivista l’importazione dei versamenti F24.

 

ATTENZIONE! La gestione separata della TEFA deve avvenire anche nel pagoPA: purtroppo sono ancora in fase di pubblicazione le note tecniche e pertanto per coloro che adottano tale modalità di pagamento, il riversamento alla provincia dovrà continuare ad essere fatto manualmente anche per l’anno 2021.

Cronologia della normativa:

-MEF - Decreto del 01.07.2020 - modalità riversamento TEFA alla provincia

Nell’art.3, comma 3, viene detto che verrà fatto apposito decreto per il pagoPA entro 31.07.2020 (che invece verrà pubblicato il 21.10.2020);

-MEF - Decreto del 21.10.2020 - modalità riversamento TEFA nel caso di pagoPA

Nell’art.1, viene detto che le specifiche tecniche sono quelle indicate nell’allegato A

-MEF - Decreto del 21.10.2020 - modalità riversamento TEFA nel caso di pagoPA – allegato A

Al punto 2 viene detto che il cittadino deve fare un’unica transazione (quindi vuol dire che non posso emettere 2 avvisi pagoPA uno per la tassa e uno per l’Addizionale).

Alla fine viene detto che entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui l’allegato è parte integrante, i requisiti sopra esposti saranno recepiti dalle specifiche tecniche della piattaforma pagoPA e pubblicate sul sito www.pagopa.gov.it alla sezione “Linee guida e regole tecniche”. Sullo stesso sito saranno pubblicati i termini e le condizioni per aderire alla soluzione centralizzata (ma ad oggi non è ancora stato fatto).

 

 

Variazioni dalla release 20.9.6 di dicembre 2020 alla release 21.1.0 di gennaio 2021

 

Variazioni di carattere GENERALE

Nel riporto sui contribuenti delle variazioni anagrafiche risultanti nel SIATEL (Contribuentià Collegamento SIATELà Riporto variazioni da Anagrafe Tributaria), possibilità di escludere i contribuenti residenti in quanto è preferibile utilizzare l’Anagrafe dei cittadini essendo più aggiornata e attendibile.

 

Variazioni sulla TA.RI.

Gestione della riduzione di 2/3 del dovuto TARI dal 2021 in poi, spettante ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti residenti all’estero (ma non necessariamente iscritti all’AIRE) e pensionati, secondo quanto previsto dalla Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 48 (Legge di Bilancio 2021).

E’ sufficiente creare nella tabella delle riduzioni delle tariffe TARI una nuova voce, indicando come valore -66,66% e poi caricare sul quadro dell’immobile, sia dell’abitazione che della pertinenza, tale codice.

Per individuare i possibili contribuenti da rivedere, sia ai fini TARI che ai fini IMU, utilizzare la voce di menu “Contribuentià Elenco contribuentià parametri almeno un tributo + esercizio in corso + formato excel”.

Sfruttando i filtri di excel selezionare quelli con provincia di residenza vuota oppure uguale a EE.

Nelle ultime colonne del foglio viene indicato a quale tributo è soggetto il contribuente.

In alternativa è possibile procedere allo stesso modo partendo dalla stampa “Elenco denunce TARI”.

 

Variazioni sull’I.M.U.

Gestione della riduzione del 50% del dovuto IMU dal 2021 in poi, spettante ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti residenti all’estero (ma non necessariamente iscritti all’AIRE) e pensionati, secondo quanto previsto dalla Legge 30.12.2020, n. 178, art. 1, comma 48 (Legge di Bilancio 2021).

E’ sufficiente creare nella tabella delle ulteriori aliquote IMU una nuova voce, indicando come aliquota la metà di quella prevista dal regolamento comunale e poi caricare sul quadro dell’immobile, sia dell’abitazione che della pertinenza, tale codice, senza sdoppiare il quadro.

Per individuare i possibili contribuenti da rivedere, sia ai fini TARI che ai fini IMU, utilizzare la voce di menu “Contribuentià Elenco contribuentià parametri almeno un tributo + esercizio in corso + formato excel”.

Sfruttando i filtri di excel selezionare quelli con provincia di residenza vuota oppure uguale a EE.

Nelle ultime colonne del foglio viene indicato a quale tributo è soggetto il contribuente.

In alternativa è possibile procedere allo stesso modo partendo dalla stampa “Elenco immobili IMU”.

In base all’art.1, comma 599, della Legge 30.12.2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), è stata prorogata l’esenzione dell’IMU alla sola 1° rata 2021 per gli immobili in cui vengono esercitate attività soggette a lockdown legate al mondo dell’intrattenimento (ad esempio alberghi e discoteche).

A seconda di come si evolverà la pandemia, è possibile che l’esenzione venga estesa anche alla 2° rata, quindi nel duplicare i quadri degli immobili tenere in considerazione questa casistica per decidere quando e come modificare la banca dati.

Vedi novità della release 20.9.6, paragrafo IMU, per indicazioni su come procedere.

Per permettere alla procedura di effettuare i calcoli corretti nel caso di esenzione della 2° rata 2020 e della 1° rata 2021, è necessario quadruplicare manualmente il quadro facendo particolare attenzione alla situazione al 31.12:

-chiudendolo al 31.12.2019;

-creandone uno dal 01.01.2020 al 30.06.2020 con mesi possesso 6, mesi esenzione 0 e situazione al 31.12 non posseduto e non esente;

-creandone uno dal 01.07.2020 al 30.06.2021 con mesi possesso 6, mesi esenzione 6 e situazione al 31.12 posseduto ed esente;

-e, infine, riaprendolo in un altro quadro dal 01.07.2021 al 31.12.2099 con mesi possesso 6, mesi esenzione 0 e situazione al 31.12 posseduto e non esente.

Quando nel 2022 si effettuerà il “riporto pratiche anno precedente”, ci penserà in automatico la procedura a sdoppiare ulteriormente il quadro aprendone uno nuovo con mesi di possesso 12 dal 2022 in poi.

 

 

Variazioni dalla release 20.9.4 di ottobre 2020 alla release 20.9.6 di dicembre 2020

 

Variazioni di carattere GENERALE

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è fissata allo 0,01% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 11.12.2020.

E’ necessario pertanto modificare manualmente le 5 tabelle dati generali di tutti i tributi (IMU, TASI, TOSAP, TARI, ACQUA) e la tabella dati generali generica utilizzata da solleciti e ingiunzioni.

Attenzione! Per IMU, TASI e TOSAP è sufficiente fare la modifica nel solo anno 2021 mentre per i RIFIUTI è necessario fare la modifica in tutti gli anni, almeno gli ultimi 6 ovvero quelli non ancora andati in prescrizione.

Per emettere gli avvisi di accertamento di qualsiasi tributo che vanno in prescrizione il 31.12.2020, si hanno 85 giorni in più per notificarli, gli stessi per cui tutti i controlli sono stati sospesi nel 2020 causa Coronavirus, quindi il termine ultimo diventa il 25.03.2021.

Lo stabilisce l’art.67, commi 1 e 4, del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni in Legge n.27 del 24.04.2020, comunemente denominato “decreto Cura Italia”.

L’obbligatorietà di riscuotere le entrate del Comune tramite pagoPA è stato prorogato dal 30.06.2020 al 28.02.2021 (Decreto Legge Semplificazioni n.76 del 16.07.2020).

Si ricorda che F24 emessi prima di tale data ma con scadenza successiva, saranno comunque validi.

 

Variazioni sulla T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.

L’esenzione dal 01.03.2020 al 30.04.2020 (2 mesi) delle occupazioni di suolo pubblico da parte di ambulanti, secondo quanto stabilito dall’art.181, comma 1-bis, Legge n.77 del 17.07.2020 (conversione in Legge del “decreto Rilancio”), è stata ampliata fino al 15.10.2020 (7,5 mesi) in base all’art.109, Legge n.126 del 13.10.2020 (conversione in Legge del “decreto Agosto”).

Vedi novità della release 20.8.0, paragrafo TOSAP, per indicazioni su come procedere.

ATTENZIONE! La normativa non prevede l’esenzione dei RIFIUTI giornalieri e quindi se si vogliono esentare o ridurre anch’essi, è necessario che venga deliberato dall’ente.

Dal punto di vista del gestionale, se i rifiuti giornalieri devono essere pagati integralmente, sarà necessario sdoppiare il quadro, uno per la base imponibile Tosap e l’altro per la base imponibile Tarig oppure caricare un accredito relativo alla TOSAP valido solo per il 2020 (strada consigliata).

 

Variazioni sul CANONE UNICO PATRIMONIALE (ex TOSAP e ICP)

IN FASE DI REALIZZAZIONE – Gestione della nuova entrata patrimoniale in vigore dal 01.01.2021 secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, n.160/2019, commi da 816 a 847.

Il comma 816 unisce TOSAP/COSAP e Pubblicità/Pubbliche affissioni sotto una unica normativa, il comma 836 abroga le pubbliche affissioni, il comma 837 introduce il canone mercatale, il comma 847 abroga TOSAP e Pubblicità, il comma 838 abroga i rifiuti giornalieri perché inclusi nel canone dell’occupazione del suolo pubblico, il comma 820 specifica che in caso di pubblicità che occupi anche il suolo pubblico si paga solo il canone della pubblicità, eventuali canoni ricognitori o di concessione sono abrogati perché inclusi nel nuovo canone.

Il canone è unico solo di nome perché si basa su due autonomi presupposti, uno relativo all’occupazione di suolo pubblico e l’altro sulla diffusione di messaggi pubblicitari.

 

Variazioni sull’I.M.U.

In base all’art.9, Decreto Legge n.137 del 28.10.2020, comunemente denominato “decreto Ristori”, è stata introdotta l’esenzione della sola 2° rata IMU 2020 per gli immobili in cui vengono esercitate attività soggette a lockdown legate al mondo dell’intrattenimento (ad esempio alberghi e discoteche).

L’art.5 del Decreto Legge n.149 del 09.11.2020 (decreto Ristori-bis) ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari (vedi anche decreto Ristori-ter per zone rosse e decreto Ristori-quater per soggetti passivi in genere e non solo proprietari).

L’esenzione spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, motivo per cui l’esenzione non può essere applicata in automatico.

Conseguentemente per permettere alla procedura di effettuare i calcoli corretti, è necessario triplicare manualmente il quadro chiudendolo al 31.12.2019, creandone uno dal 01.01.2020 al 30.06.2020 con mesi possesso 6, mesi esenzione 0 e situazione al 31.12 non posseduto e, infine, riaprendolo in un altro quadro dal 01.07.2020 al 31.12.2099 con mesi possesso 6, mesi esenzione 6 e situazione al 31.12 posseduto ma non esente.

Non è possibile avere un quadro unico per il 2020 con mesi possesso 12 e mesi esenzione 6 perché il programma applicherebbe l’esenzione in modo proporzionale sia sulla 1° che 2° rata (discorso analogo qualora si pensasse di indicare un codice ulteriore aliquota con un’aliquota pari alla metà di quella ai cui l’immobile è soggetto).

Al fine di agevolare l’individuazione dei contribuenti da rivedere, si consiglia di fare una richiesta massiva al SIATEL di tutti i contribuenti (ContribuentiàCollegamento SIATEL) perché una volta acquisiti i dati, nell’elenco immobili IMU in excel verrà indicato il codice ATECO, in modo similare a quanto fatto per la TARI.

Esenzione 1° o 2° rata IMU 2020 causa lockdown: in base alle informazioni disponibili sulla denuncia IMU (ragione sociale del contribuente, codice ATECO, categoria catastale) si ritiene non sia possibile applicare alcun automatismo che porti a dei benefici evidenti perché l’esenzione spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e solitamente tali attività sono in affitto.

Prendiamo ad esempio un bar, categoria catastale C/01, il cui proprietario sia dell’immobile che dell’attività abbia codice ATECO 56.30.00 – “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

E gli altri immobili del contribuente come ad esempio dei C/02 o C/06 si riferiscono all’attività o ad un’eventuale abitazione nello stesso condominio?

Spesso i proprietari delle licenze commerciali sono delle ditte individuali con codice fiscale.

Le categorie catastali essenzialmente interessate sono la C e la D.

Soluzione proposta, la stessa seguita per la TARI:

- chiedere al SIATEL in modo massivo, i dati di tutti i contribuenti;

- importare il SIATEL;

- elenco degli immobili IMU in excel con indicazione del codice ATECO;

- aggiunta di una colonna per indicare se esenzione spetta o meno (attività manuale del comune);

- applicazione manuale dell’esenzione triplicando il quadro;

- nel caso di invio avviso di pagamento 2° rata IMU precompilato da parte del comune e non si riesca a bonificare la banca dati causa tempi ristretti, eliminazione automatica dall’invio degli avvisi di pagamento dei contribuenti marcati in un determinato modo all’interno del foglio di excel (funzione “assegnazione categoria di appartenenza” per assegnare post-it da excel e poi in fase di stampa possibilità di non stampare quelli con un determinato post-it).

 

Variazioni sull’ACQUEDOTTO

Gestione del nuovo tracciato record XML versione 1.6 per l’invio allo SdI della Fattura Elettronica, obbligatorio dal 01.01.2021 (applicabile in via facoltativa dal 01.10.2020).

Le modifiche sono minime, essenzialmente due, la gestione del metodo di pagamento pagoPA e la natura esenzione IVA la cui codifica passa da ‘N2’ a ‘N2.2’.

Nel caricamento veloce delle letture (Tributià Acquedottoà Letture contatorià Aggiornamento lettureà Manuale singola utenza oppure Multiplo da prospetto), possibilità di correggere in tempo reale, oltre ai dati del contatore, anche quelli dell’utente (bottoncino rosso), utile per integrare numeri di telefono o indirizzi di spedizione presenti nelle cartoline di autolettura.

 

Variazioni sulla TA.RI.

Possibilità di sapere a quanto ammonta l’importo delle riduzioni, soprattutto quelle per lockdown che devono essere finanziate con apposite voci di bilancio:

-nella stampa del gettito dichiarazioni possibilità di ottenere il mancato gettito a seguito dell’applicazione delle agevolazioni distinto per tipo di riduzione: è sufficiente impostare il parametro “Calcolo del dovuto = considera solo le riduzioni”;

-nella stampa del gettito versamenti, ma solo nel formato excel con riduzione, possibilità di ottenere il mancato gettito a seguito dell’applicazione delle agevolazioni realmente godute dai contribuenti, per apportare eventuali rettifiche in diminuzione al bilancio. ATTENZIONE! E’ possibile solo per i ruoli generati successivamente alla release 20.9.4 oppure contattare l’assistenza per calcolare con apposita funzione gli importi delle riduzioni su ruoli già generati;

-nell’elenco denunce in excel nuove colonne con l’importo della riduzione, aggiunte a fianco della descrizione riduzione;

-nella stampa dell’avviso di pagamento indicazione dell’importo della riduzione a fianco della % e della descrizione (stessa modifica anche nell’export in excel per tipografia). ATTENZIONE! Tale indicazione comparirà solo nei ruoli generati successivamente alla release 20.9.4 oppure contattare l’assistenza per calcolare con apposita funzione gli importi delle riduzioni su ruoli già generati.

 

 

Variazioni dalla release 20.8.0 di agosto 2020 alla release 20.9.4 di ottobre 2020

 

Variazioni sulla TA.RI.

Nelle pratiche, possibilità di rendere il campo “codice di controllo” obbligatorio, utile qualora lo si voglia impostare sempre con dei dati aggiuntivi, come ad esempio la zona di appartenenza per la raccolta differenziata.

E’ sufficiente impostare nella tabella dati generali “Immobilià Tabelleà Dati generali” il campo “[x]Controllo pratica obbligatorio” relativo alla TARI.

Per scoprire quali post-it sono stati utilizzati sulle pratiche, eseguire la funzione “Tributià TARIà Ruolià Statistica classificazione dei contribuenti”.

Per coloro che gestiscono la raccolta differenziata:

-possibilità di storicizzare le operazioni per rendere il programma più veloce (l’operazione si rende obbligatoria quando si raggiungono milioni di record, caso dei conferimenti presso calotte stradali) (Tributià TARIà Raccolta differenziataà Storicizzazione raccolta differenziata);

-possibilità di filtrare le operazioni a video in base al tipo di operazione (acquisto sacco, svuotamento bidone, conferimento calotta, accesso isola ecologica, etc.) (nuovi bottoni sulla maschera).

Per coloro che fatturano gli svuotamenti, possibilità di applicare la riduzione sulla denuncia anche per gli svuotamenti, necessario ad esempio per la riduzione 2020 causa lockdown.

E’ sufficiente impostare sulla tabella riduzioni se applicarla o meno sulla raccolta differenziata e con che metodo (sul dovuto o solo sugli svuotamenti minimi).

Possibilità di confrontare il ruolo con le pratiche al fine di individuare possibili errori di distrazione allo sportello dopo l’emissione delle bollette, come ad esempio rettifica della pratica senza però cliccare il bottone <Aggiorna ruolo> (Tributià TARIà Stampeà Incoerenzeà Controllo coerenza dovuto pratica-dovuto ruolo).

Nell’importazione dei versamenti F24 il programma per capire l’anno di competenza, applica le seguenti regole:

-se esiste l’identificativo operazione e se è valido (lungo 18 cifre e formattato con regole di APKAPPA), prende l’anno dall’identificativo operazione e l’anno d’imposta non viene considerato;

-se l’identificativo non è valido (assente o non formattato correttamente), allora solo in questo caso prende l’anno d’imposta;

-l’anno così letto viene confrontato con l’anno impostato a video (non viene mai confrontato con l’anno memorizzato sul ruolo storico o l’anno su cui si è posizionati).

Si riportano qui di seguito alcuni esempi chiarificatori:

Anno                                     Anno

su F24   Identificativo operazione       utilizzato

2020     vuoto                           2020

2020     2020                            2020

2020     2020 ma identificativo errato   2020

2020     2019                            2019

2020     2019 ma identificativo errato   2020

2019     2020                            2020

2019     2020 ma identificativo errato   2019

 

Variazioni sull’I.M.U.

In base all’art.78, Decreto Legge n.104 del 14.08.2020, comunemente denominato “decreto Agosto”, è stato rivisto l’art.177, Decreto Legge n.34 del 19.05.2020, comunemente denominato “decreto Rilancio”, ampliando l’esenzione IMU per tutto il 2020 per gli immobili ad uso turistico quali stabilimenti balneari o termali, fabbricati categoria catastale D/02 (alberghi), immobili di agriturismo, bed & breakfast, campeggi, appartamenti per vacanze, residence, etc. e aggiungendo nuove categorie di immobili quali fabbricati categoria catastale D destinati a eventi fieristici o manifestazioni, fabbricati categoria catastale D/03 destinati a cinema, teatri o sale per spettacoli, immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili.

L’esenzione spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, motivo per cui l’esenzione non può essere applicata in automatico.

Conseguentemente per permettere alla procedura di effettuare i calcoli corretti, è necessario indicare sull’immobile un codice ulteriore aliquota dove l’aliquota per il 2020 sarà zero e per gli altri anni non si dovrà caricare alcuna voce: così facendo per il 2020 nulla verrà calcolato mentre per gli altri anni, non trovando l’anno nella tabella, verrà applicata l’aliquota ordinaria indicata nella tabella dati generali.

Solo i D/03 destinati a cinema, etc. beneficiano dell’esenzione anche per il 2021 e 2022, quindi sarà necessario caricare due ulteriori aliquote da usare a seconda del caso.

Altra strada, sconsigliata, è quella di triplicare manualmente il quadro chiudendolo al 31.12.2019, creandone uno dal 01.01.2020 al 31.12.2020 con mesi possesso 12, mesi esenzione 12 e situazione al 31.12 posseduto ma non esente e, infine, riaprendolo in un altro quadro dal 01.01.2021 al 31.12.2099 con mesi possesso 12 e situazione al 31.12 posseduto.

Solo i D/03 destinati a cinema, etc. beneficiano dell’esenzione anche per il 2021 e 2022, quindi le date di validità del quadro vanno impostate in modo differente.

 

Variazioni sulla T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.

L’esenzione dal 01.05.2020 al 31.10.2020 (6 mesi) delle occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio (ad esempio tavolini dei bar), secondo quanto stabilito dall’art.181, Decreto Legge n.34 del 19.05.2020, comunemente denominato “decreto Rilancio”, è stata ampliata fino al 31.12.2020 (8 mesi) in base all’art.109, Decreto Legge n.104 del 14.08.2020, comunemente denominato “decreto Agosto”.

Vedi novità della release 20.8.0, paragrafo TOSAP, per indicazioni su come procedere.

 

Variazioni sull’ACQUEDOTTO

Possibilità di aggiungere o spostare le letture direttamente dal contratto (Contrattià bottone <Letture>).

Prima era possibile solo correggere data e lettura ma non inserire, cancellare o spostare una lettura.

Attenzione! Qualsiasi operazione si effettui è necessario che il progressivo sia coerente ovvero presente, crescente e non duplicato e che le date delle letture siano anch’esse cronologiche.

Dal 01.01.2020 prescrizione in 2 anni per i conguagli o per l’emissione della fattura, secondo quanto previsto dalla:

-Legge di Bilancio 2018 – - art. 1, commi da 4 a 10, Legge n.205 del 27.12.2017;

-delibera ARERA n.97 del 22.02.2018;

-delibera ARERA n.547 del 17.12.2019 - art.3.

ATTENZIONE! La prescrizione NON vale per i morosi in quanto l’interpretazione è la seguente:

-spedisco fattura 2020 nel 2020, utente non paga, va in prescrizione dopo 5 anni e la normativa in questione non c’entra niente;

-utente non ha pagato fattura del 2017, nel 2020 invio sollecito, posso farlo perché la normativa in questione non c’entra niente;

-non ho tempo per spedire la fattura 2020 nel 2020 (ad esempio non ho personale), la spedisco dopo 3 anni, notificandola nel 2023, non è valida perché è andata in prescrizione (danno erariale);

-spedisco la fattura 2020 nel 2020 con un consumo presunto, solo nel 2023 ho la lettura reale del 2020, non posso spedire un conguaglio 2020 nel 2023 perché è andato in prescrizione;

-spedisco la fattura 2017 nel 2017 con un consumo presunto, solo nel 2020 ho la lettura reale del 2017, posso spedire un conguaglio 2017 nel 2020 perché la norma non è retroattiva.

 

 

Variazioni dalla release 20.5.1 di maggio 2020 alla release 20.8.0 di agosto 2020

 

Variazioni di carattere GENERALE

All’accesso del programma, nella maschera di richiesta ente e utente, per motivi di privacy è stato eliminato lo zoom sugli enti nella versione Web Service, soprattutto per quella in cloud.

Per evitare di selezionare ogni volta l’ente, è sufficiente memorizzarlo col bottoncino del “dischetto”.

Nella versione Classica lo zoom è rimasto perché vuol dire che l’accesso è all’interno dello stesso ente.

Rivista l’importazione dei versamenti F24 sia IMU/TASI che TARI: ora i versamenti scartati e non importati, oltre a comparire nelle incoerenze, vengono salvati in un file a parte in modo tale da poter essere importato in un altro anno o in un altro ruolo, così da ridurre le successive incoerenze.
Gestione dei codici ATECO al fine di permettere elaborazioni massive per applicare le riduzioni TARI e le esenzioni TOSAP previste dalla normativa causa lockdown (delibera dell’ARERA n.158 del 05.05.2020 per la TARI e art.181 del Decreto Legge n.34 del 19.05.2020 per la TOSAP).

In sintesi:

-nell’importazione massiva del SIATEL lettura del codice ATECO;

-nuova tabella dei codici ATECO con descrizioni precaricate (Immobilià Tabelleà Codici Ateco);

-negli export in excel dei contribuenti, delle pratiche TARI, delle pratiche TOSAP, delle denunce Pubblicità e delle pratiche IMU, aggiunta l’indicazione del codice ATECO, cercato in tempo reale all’interno dell’Anagrafe Tributaria SIATEL.

Si consiglia di fare una richiesta al SIATEL di tutte le società e di tutte le ditte individuali per disporre del dato.

Al momento si è optato per non avere il campo né sull’anagrafica del contribuente né sulla denuncia.

 

Variazioni sull’I.M.U. e sulla TA.S.I.

Gestione del nuovo codice IMU 3939 – beni merce nell’importazione dei versamenti F24 e nel caricamento manuale. Al momento non gestito nella stampa dell’avviso di pagamento IMU ordinaria.
In base all’art.177, Decreto Legge n.34 del 19.05.2020, comunemente denominato “decreto Rilancio”, non è dovuta la 1° rata IMU 2020 da parte dei proprietari di immobili ad uso turistico quali stabilimenti balneari o termali, fabbricati categoria catastale D/02 (alberghi), immobili di agriturismo, bed & breakfast, campeggi, appartamenti per vacanze, residence, etc., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, motivo per cui l’esenzione non può essere applicata in automatico.

Per permettere alla procedura di effettuare i calcoli corretti, è necessario triplicare manualmente il quadro chiudendolo al 31.12.2019, creandone uno dal 01.01.2020 al 30.06.2020 con mesi possesso 6, mesi esenzione 6 e situazione al 31.12 non posseduto e non esente e, infine, riaprendolo in un altro quadro dal 01.07.2020 al 31.12.2099 con mesi possesso 6 e situazione al 31.12 posseduto.

Nella stampa degli avvisi di accertamento TASI, non vengono più elencati gli immobili non soggetti alla tassa ma presenti in archivio ai fini IMU.

IN FASE DI REALIZZAZIONE - Cessazione al 31.12.2019 dell’immobile per gli inquilini ai fini TASI.

IN FASE DI REALIZZAZIONE – Nel calcolo delle sanzioni degli accertamenti, gestione del minimo di 50 euro della sanzione per infedele denuncia (comma 775).

 

Variazioni sulla TA.RI.

Rivista l’importazione dei versamenti F24: possibilità di spezzare i file non solo per anno e per ordinario o accertamenti, ma anche per codice ruolo.
Da giugno 2020 l’Addizionale Provinciale (TEFA) verrà trattenuta a monte dagli F24 e riversata alla Provincia direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in base al decreto del MEF del 01.07.2020 come richiesto dall’art.38/bis del Decreto Legge 26.10.2019 n.124.

ATTENZIONE! Se però il comune incassa con bollettino postale, domiciliazione bancaria oppure pagoPA, dovrà essere lui a fare la rendicontazione manualmente come ha sempre fatto sino ad oggi (vedi art.3).

Nell’importazione dei versamenti F24 aggiunta nella statistica finale l’indicazione delle somme stornate in modo da agevolare le comunicazioni degli importi alla ragioneria.

Delucidazioni varie:

-viene trattenuta solo se l’anno indicato nell’F24 è >= 2020 mentre per le annualità pregresse, incassate anche dopo giugno 2020, rimane tutto come prima ovvero non viene fatta alcuna trattenuta;

-errore del legislatore: viene trattenuta su qualsiasi codice tributo della TARI quindi verrà calcolata ingiustamente anche su sanzioni, interessi e spese di notifica;

-nella norma sono volutamente gestiti solo i codici tributo della TARI perché TARSU e TARES sono andati in prescrizione;

-dal 2021 nasceranno dei nuovi codici tributo per l’indicazione dell’addizionale provinciale sull’F24, così da essere calcolata in modo puntuale e non approssimativo (vedi comma 3 art.2).

Rivista la stampa dell’avviso di pagamento ordinario, indicando la descrizione dell’eventuale riduzione separatamente dalla descrizione della tariffa in modo tale da stamparla per esteso.

La stessa modifica è stata apportata all’export in excel per tipografia.

ATTENZIONE! Per coloro che hanno personalizzato l’avviso di pagamento, è necessario riportare le modifiche sul nuovo modello RSU_A4FT.FRX oppure dal modello personalizzato cambiare il nome del campo “DESTAR” in “DESCTAR” e aggiungere il campo “DESCRID” altrimenti in fase di stampa comparirà l’errore “12 Variable DESTAR is not found”.

Contattare l’assistenza per apportare le modifiche del caso.

Dato un nome o un codice fiscale qualsiasi, possibilità di individuare chi paga i rifiuti per quella persona, cercando nelle pratiche TARI (Tributià TARIà Ricerca nominativo) per:

- se stessa come intestatario, come proprietario/inquilino nel bottone <Catasto>, nelle annotazioni;

- tutti i componenti della famiglia attuale;

- tutti i componenti delle famiglie storiche;

- madre e padre;

- suoceri del coniuge/convivente se esiste.

Nella correzione dei dati generali del ruolo (Tributià TARIà Ruolià Correzione ruoloà Dati generali) è possibile indicare, in 2° pagina, delle annotazioni ad uso interno.

Il campo può tornare utile come promemoria per ricordare come è stato generato il ruolo e quali casi particolari sono stati gestiti, legati alla miriade di cambiamenti normativi avvenuti nel 2020.

Nella generazione del ruolo possibilità di considerare o meno determinati contribuenti in base ai post-it messi sulla pratica.

E’ sufficiente impostare i parametri esistenti nella 2° pagina della generazione del ruolo.

La modifica serve ad esempio per poter generare un ruolo senza contribuenti soggetti a lockdown e poi generare un 2° ruolo solo con i contribuenti soggetti a lockdown. In caso di denunce promiscue (abitazione + attività chiusa oppure attività aperta + una 2° attività chiusa), i contribuenti finiranno sempre e solo in un ruolo.

Possibilità di non considerare i contribuenti cessati nella generazione di un ruolo in acconto.

Serve per i comuni che non hanno ancora deliberato le riduzioni causa lockdown, per evitare di emettere bollette che al 100% andrebbero poi rettificate in quanto la procedura, nel caso di contribuente cessato, non emette più un acconto ma direttamente un conguaglio che sarebbe errato perché non comprensivo della riduzione non ancora caricata.

In fase di generazione del ruolo è sufficiente spuntare “[x] Nel caso di acconto, escludi pratiche cessate”.

Possibilità di generare un ruolo in acconto con % diverse fra utenze domestiche e utenze non domestiche. L’obiettivo è di applicare una % di acconto più bassa per le attività, non sapendo ancora come verranno applicate le riduzioni causa lockdown, così da essere sicuri che in fase di saldo gli avvisi di pagamento non vadano a credito.

In fase di generazione del ruolo è sufficiente impostare la 2° percentuale specifica per le utenze non domestiche (se non impostata verrà applicata per tutti la 1° percentuale).

Verrà utilizzata una o l’altra % a seconda del tipo di tariffa ovvero del campo “[x] Tariffa per usi non domestici” presente nella tabella tariffe.

Possibilità di generare un ruolo in 2 rate dove l’importo della 2° rata non è il 50% dell’importo dovuto ma una percentuale più alta.

L’obiettivo e di andare incontro ai contribuenti che nell’anno 2020, causa pandemia, non hanno disponibilità economiche e conseguentemente si vuole spostare l’importo più alto nell’ultima rata evitando di emettere un ruolo in acconto e uno a conguaglio, riducendo in tal modo le spese di spedizione e gli ulteriori aggravi di lavoro dell’ufficio tributi legati ad una doppia spedizione.

In fase di generazione del ruolo è sufficiente impostare la % della 1° rata.

Nella stampa dell’avviso di pagamento, l’indicazione delle tariffe distinte fra quelle riferite alla raccolta dei rifiuti (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero dei rifiuti urbani; trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani) e quelle esterne alle voci sopra menzionate qualora il comune le abbia applicate, secondo quanto previsto dall’art.5, comma 3, delibera ARERA n.443 del 31.10.2019 – “Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.”, deve avvenire nell’informativa in modo generico.

Gestione del bonus sociale rifiuti introdotto dall’art. 57/bis del Decreto Legge 26.10.2019 n.124 - convertito in Legge 19.12.2019 n.157, comunemente denominato “decreto Fiscale” e messo in pratica dagli artt. 3, 4 e 5 della delibera ARERA n.158 del 05.05.2020.

L’applicazione del bonus, in vigore dal 2020, è facoltativo e ogni comune può stabilire come applicarlo.

La gestione dovrà avvenire in modo differente a seconda che il contribuente sia moroso o meno.

Se non moroso è sufficiente caricare sulla pratica TARI la riduzione prevista dal proprio regolamentato comunale e indicare nelle annotazioni gli estremi della domanda.

Se moroso, oltre ad indicare la riduzione, si dovrà caricare un addebito per toglierla (così facendo l’anno prossimo la riduzione rimarrà e sulla bolletta viene spiegato il motivo della compensazione, come previsto dalla delibera ARERA) e caricare un versamento d’ufficio sul ruolo per cui è moroso, facendo attenzione ad indicare come modalità di pagamento “compensazione”, per evitare poi che nella stampa del gettito venga considerato così da non riversare alla Provincia l’addizionale provinciale su importi non soggetti.

 

Variazioni sulla T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.

Possibilità di stampare l’avviso di pagamento ordinario e il rispettivo F24, a conguaglio in base al versato. In fase di stampa è sufficiente selezionare “Calcola dovuto = a conguaglio rata unica”.
Dal 01.05.2020 al 31.10.2020 (6 mesi) le occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio (ad esempio tavolini dei bar), sono esenti secondo quanto stabilito dall’art.181, Decreto Legge n.34 del 19.05.2020, comunemente denominato “decreto Rilancio”.

A seconda del caso è possibile procedere nei seguenti modi:

-caricare un accredito valido solo per il 2020 (strada consigliata). Così facendo le posizioni non dovranno essere riviste nel 2021. La soluzione è percorribile solo se i contribuenti da rivedere sono qualche decina altrimenti l’operazione risulterebbe troppo onerosa;

-sdoppiare la pratica TOSAP con e senza esenzione/riduzione.

Nel caso di occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti entrambe valide per più anni, sarà una scelta obbligata procedere in tal modo perché l’esenzione vale solo per il 2020 e non per gli altri anni di validità della pratica;

-caricare una % di riduzione proporzionata ai mesi di esenzione rispetto ai mesi di occupazione oppure creare una tariffa già ridotta (se ad esempio l’occupazione era permanente per tutto l’anno la riduzione sarà del 50%);

-se viene applicata anche la TARIG, dovrà essere creata una tariffa già ridotta perché le % di riduzioni influenzano solo il calcolo del dovuto TOSAP.

ATTENZIONE! La normativa non prevede l’esenzione dei RIFIUTI giornalieri e quindi se si vogliono esentare o ridurre anch’essi, è necessario che venga deliberato dall’ente.

Dal punto di vista del gestionale, se i rifiuti giornalieri devono essere pagati integralmente, sarà necessario sdoppiare il quadro, uno per la base imponibile Tosap e l’altro per la base imponibile Tarig;

-indicare il codice esenzione se tutto il periodo dell’occupazione ricade nel periodo di esenzione;

-cambiare i giorni di occupazione nel bottone <Imponibile> decurtando quelli esenti (non è possibile avere giorni diversi fra TOSAP e TARIG);

-se è già stato effettuato il pagamento procedere al rimborso (Praticheà bottone <Rimborsi>). La procedura non gestisce le compensazioni.

Per correzioni massive, si consiglia l’utilizzo della funzione “Tributià TOSAPà Procedure di servizioà Riclassificazione tariffe”.

Possibilità di importare da un file di excel i post-it da assegnare alle pratiche TOSAP, al fine di classificare i contribuenti per assegnare l’esenzione causa lockdown oppure per contrassegnare le posizioni da rivedere o altro ancora (Tributià TOSAPà Procedure di servizioà Assegnazione categoria di appartenenza).

Per scoprire immediatamente quali post-it sono stati utilizzati sulle pratiche, eseguire la funzione “Tributià TOSAPà Procedure di servizioà Statistica classificazione contribuenti”.

Possibilità di riscuotere la TOSAP tramite pagoPA.

La gestione avviene tramite il modulo generico pagoPAgen di hyperSIC che consiste in un export degli avvisi di pagamento verso tale piattaforma e in un import dei versamenti da tale connettore.

 

Variazioni sulla PUBBLICITA’

Possibilità di riscuotere l’imposta sulla pubblicità tramite pagoPA.

La gestione avviene tramite il modulo generico pagoPAgen di hyperSIC che consiste in un export degli avvisi di pagamento verso tale piattaforma e in un import dei versamenti da tale connettore.

 

Variazioni sugli ALTRI TRIBUTI O SERVIZI

Possibilità di riscuotere tributi e servizi generici tramite pagoPA.

La gestione avviene tramite il modulo generico pagoPAgen di hyperSIC che consiste in un export degli avvisi di pagamento verso tale piattaforma e in un import dei versamenti da tale connettore.

 

Variazioni sull’ACQUEDOTTO

Gestione della componente tariffaria UI4 a decorrere dal 01.01.2020.

Ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580 del 27.12.2019, art.30 dell’allegato A, agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione verrà addebitata la componente perequativa UI4 - nella misura di 0,004 €/mc + IVA – destinata all’alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’art. 58 della legge 221/2015.

Il bonus sociale idrico dal 01.01.2020 si applica anche su fogna e depurazione come previsto dall’art. 57/bis, comma 4, del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019 (Decreto Fiscale) e conseguentemente la UI3 va calcolata oltre che sull’Acqua anche su fogna e depurazione.
Possibilità di importare i versamenti effettuati tramite pagoPA (Acquedottoà Bollettazioneà Riscossione tramite pagoPAà Importazione versamenti).
Possibilità di inviare le cartoline di autolettura via email (Tributià Acquedottoà Letture contatorià Stampa cartoline per autolettureà formato “email cartolina per autolettura”).

E’ necessario installare apposito mail-client da richiedere all’assistenza.

Nel caso di emissione di acconti, possibilità di emettere o meno la fattura per importi esigui (sino ad ora era possibile solo per i ruoli a conguaglio).

E’ sufficiente impostare nella tabella dati generali l’importo minimo per stampa fattura in acconto e se spedire o meno la fattura.

 

 

Variazioni dalla release 20.3.2 di marzo 2020 alla release 20.5.1 di maggio 2020

 

Variazioni sulla TA.RI.

Per coloro che raccolgono i rifiuti con il servizio porta a porta e addebitano gli svuotamenti in bolletta, nella maschera dei bidoni (bottone <Badge e bidoni> sull’anagrafica del contribuente):

-aggiunto a fianco del codice ecografico dell’immobile servito, il bottoncino <Zoom> per individuare velocemente l’immobile da legare al bidone;

-aggiunti in alto a destra i bottoncini <Copia> e <Incolla>, utili per spostare velocemente un bidone da un contribuente ad un altro oppure da un immobile ad un altro dello stesso contribuente.

 

Variazioni sull’I.M.U. e sulla TA.S.I.

Gestione della nuova IMU entrata in vigore dal 01.01.2020 (Legge di Bilancio n.160 del 27.20.2019).

Le principali modifiche sono:

-calcolo dell’acconto in base alla somma delle aliquote IMU e TASI dell’anno precedente.

Se si vogliono utilizzare le aliquote dell’anno in corso anche per l’acconto, impostare nella tabella dati generali IMU “[x] Calcola acconto con aliquote deliberate”;

-eliminata esenzione dei fabbricati rurali strumentali.

Attenzione! Nel caso dei D/10 il codice tributo da utilizzare è il 3925 e non il 3913 in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.33 del 21.05.2013 (espressamente detto a fine pagina 3 e inizio pagina 4).

Tuttavia se l’ente non condivide tale orientamento e vuole incassare il gettito dei D/10 e non darlo allo Stato, è sufficiente impostare sull’immobile il campo “Varie = fabbricato rurale strumentale”.

Le combinazioni possibili sono le seguenti:

a)D/10 à codice tributo 3925;

b)D/10 con flag rurale à 3913;

c)D/xx con flag rurale à 3913 (normativamente errato, deve essere 3925, togliere flag rurale);

d)Altra categoria catastale con flag rurale à 3913;

-terreni agricoli a conduzione diretta sempre esenti e non esistono più gli scaglioni delle riduzioni;

-gli AIRE pensionati non hanno più diritto all’equiparazione dell’immobile posseduto in Italia come abitazione principale. E’ necessario pertanto sdoppiare il quadro chiudendo quello esistente al 31.12.2019 e riaprendolo senza detrazione abitazione principale o senza flag pertinenza.

Per individuare le posizioni da rivedere, se è stata utilizzato un codice ulteriore aliquota sfruttare la stampa parametrica “elenco immobili” altrimenti, se si dispone del collegamento con l’anagrafe, utilizzare la voce di menu “Tributià IMUà Procedure di servizioà Assegnazione aliquote e detrazionià parametro “[x] AIRE” in combinazione con abitazione principale o pertinenza;

-creati i nuovi modelli di stampa (nella tabella dei documenti identificati dalla nuova classe denominata “nuova IMU” mentre come nome del file sono gli stessi dell’IMU ma non un N alla fine).

Per i comuni che inviano gli avvisi di pagamento precompilati a casa dei contribuenti, possibilità di stampare l’avviso IMU dovuta solo per l’acconto, qualora l’ente non abbia ancora deliberato le nuove aliquote (per l’F24 era già possibile).

In tal caso è necessario personalizzare il modello di stampa, cambiando i nomi di 2 campi, indicando al posto degli importi complessivi, gli importi riferiti al solo acconto.

I modelli base disponibili sono:

-DOV=IMUN.RTF - Avviso di pagamento nuova IMU

Modello predefinito, consigliato, composto da 1° pagina con lettera di accompagnamento e 2° pagina con elenco immobili (modificabile nelle colonne delle informazioni da rappresentare) + castelletto degli importi + eventuali versamenti già effettuati;

-DOV_IMUN.RTF - Avviso di pagamento nuova IMU – elenco immobili non modificabile

Composto da 1° pagina con castelletto degli importi + eventuali versamenti già effettuati e 2° pagina con elenco immobili (layout degli immobili non modificabile);

-DOV-IMUN.RTF - Avviso di pagamento nuova IMU – solo immobili

Composto da una sola pagina con elenco immobili (modificabile nelle colonne delle informazioni da rappresentare) e senza l’indicazione di alcun importo dovuto.

I campi da indicare sul modello sono:

-$aliqacc$        - aliquota in acconto del singolo immobile

-$SD#impacc$        - dovuto in acconto del singolo immobile

-$SD#acconto$        - dovuto dell’acconto

Altresì, per la 2° rata di dicembre, possibilità di stampare solo il saldo in base al versato.

I campi da indicare sul modello sono:

-$aliq$                - aliquota anno in corso del singolo immobile

-$SD#impdov$        - dovuto complessivo del singolo immobile

-$SD#saldo$        - dovuto del saldo

-$versatoacc$        - estremi del versamento effettuato in acconto

Eliminazione dei controlli sulla TASI durante il caricamento di un nuovo immobile qualora abbia data inizio validità >= 01.01.2020.

 

(*) Esiste anche documentazione specifica.