Ruolo


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PREMESSA

Art. 72 del D. Lgs. 507/93 (Riscossione)

1.L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli  dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli  accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 in ruoli  principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2.Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonchè quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3.Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione  dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di 2 rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4.Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli art.11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
5.si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n 43.
6.Si applica l'art. 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

 

Regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175

Testo unico per la finanza locale

Articolo 290 -  Ruoli suppletivi; limiti

I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti. Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche  oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva.....