Ravvedimento operoso


Il D.L. 185/2008 (art. 16 comma 5) entrato in vigore il 29 novembre 2008, ha ridotto sensibilmente le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472.

 

È ridotta:

da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

da un quinto ad un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

da un ottavo ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.