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SINTESI DELLA NORMATIVA I.C.I. (D.Lgs. 504/92) (aggiornata al giugno 1996)
Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ha istituito con decorrenza dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili ormai comunemente denominata in breve ICI.
PRESUPPOSTO di tale imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello stato. L'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 da una definizione delle categorie assoggettabili: - Fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. I nuovi fabbricati sono soggetti all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo se questa e' antecedente. - Aree fabbricabili si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Sono considerati non fabbricabili quei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali viene esplicata da costoro, a titolo principale, attivita' agro-silvo-pastorale. - Terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'art. 2135 c.c., ovvero attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame o attivita' connesse.
SOGGETTI PASSIVI dell'imposta sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari del diritto dell'usufrutto, uso o abitazione degli stessi anche se non residenti nel territorio dello stato. Per gli immobili invece concessi in superfice, enfiteusi o locazione finanziaria, soggetto passivo e' il concedente con il diritto di rivalsa rispettivamente sul superficiario, enfiteuta o locatario.
SOGGETTI ATTIVI sono i comuni nei quali gli immobili risiedono interamente o prevalentemente. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nel cui ambito ricadevano gli immobili al 1' gennaio dell'anno d'imposta.
BASE IMPONIBILE da prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta e',in funzione del tipo di immobile,la seguente: - Fabbricati iscritti al catasto: valore ottenuto moltiplicando le rendite catastali per i seguenti coefficienti validi per gli anni 1994/95/96: 100 categorie A, B e C (escluse A/10 e C/1) 50 categorie A/10 e D 34 categoria C/1 - Fabbricati non iscritti al catasto: Per i fabbricati non dotati di rendita, perche' ancora non iscritti al catasto, esclusi quelli rientranti nella categoria D posseduti da imprese, il valore si determina facendo riferimento alla rendita di fabbricati similari gia' iscritti e applicando i coefficienti moltiplicatori previsti dall' art. 52 del T.U. riguardante l'imposta di registro descritti nel punto precedente. - Fabbricati di categoria D non iscritti al catasto: Per questi fabbricati, purche' posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, il valore e' determinato al 1' gennaio di ciascun periodo di imposta moltiplicando l'importo contabilizzato per il coefficiente del rispettivo anno di formazione. I coefficienti previsti sono: 1996 = 1,03 1995 = 1,06 1994 = 1,09 1993 = 1,11 1992 = 1,12 1991 = 1,15 1990 = 1,20 1989 = 1,25 1988 = 1,31 1987 = 1,42 1986 = 1,53 1985 = 1,64 1984 = 1,75 1983 = 1,85 1982 = 1,96 anni precedenti al 1982 = 1,96 Tale modalita' dovra' essere rispettata fino all'anno in cui i fabbricati non sono iscritti al catasto. - Aree fabbricabili: il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1' gennaio del periodo di imposta (anno di imposizione). L'area si considera fabbricabile in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, restauro, etc.. - Terreni agricoli: il valore si determina moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto al 1' gennaio del periodo di imposta per il coefficiente 75.
L'ALIQUOTA viene stabilita da ciascun comune con delibera della giunta comunale nei limiti del 4%. e del 6 %. (7%. solo per straordinarie esigenze di bilancio).
L'IMPOSTA viene calcolata applicando alla base imponibile dell'immobile l'aliquota del comune corrispondente.
L'ESENZIONI previste sono: - fabbricati classificati nella categoria E (da E/1 a E/9); - fabbricati destinati ad usi culturali; - fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto; - fabbricati di proprieta' della Santa Sede (trattato Lateranense); - fabbricati appartenenti a Stati esteri rientranti nell'ambito di accordi internazionali; - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili recuperati al fine di essere destinati a attivita' assistenziali limitatamente al periodo dello svolgimento delle dette attivita'; - immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni (solo per la parte di immobili che insistono nel territorio del comune), dalle comunita' montane, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche, etc.; - immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R. destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonche' della attivita' di cui all'art.16, lettera a) della L. 20/5/1985, n. 222; - terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (L. 984/77 art. 15).
RIDUZIONI E DETRAZIONI DI IMPOSTA sono comunque previsti per i seguenti casi: - imposta ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo di inagibilita'; - detrazione di imposta di L. 180.000, fino alla concorrenza della stessa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. La detrazione di imposta deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi per quota (un recente chiarimento ministeriale fornisce una interpretazione di suddivisione della detrazione per soggetto e non per quota di possesso). Per abitazione principale si intende l'unita' immobiliare che il contribuente possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, nella quale dimora abitualmente con i suoi familiari. Tale detrazione compete anche per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari. Si ricorda inoltre che per effetto della disposizione contenuta dalla L. 75 del 24/3/93, nei confronti di cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Nella circolare del Ministero delle Finanze N. 65/E del 21/5/1995 relativa all'ICI, viene specificato che a decorrere dal 1995 i comuni, con delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site nel proprio territorio, possono aumentare la predetta detrazione. La detrazione puo' essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alla stesse regole previste per la detrazione ordinaria di L. 180.000; - i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50.000.000 con le seguenti riduzioni: . riduzione del 70% dell'imposta gravante sulla parte eccedente lire 50.000.000 e fino a lire 120.000.000 . riduzione del 50% dell'imposta gravante sulla parte eccedente lire 120.000.000 e fino a lire 200.000.000 . riduzione del 25% dell'imposta gravante sulla parte eccedente lire 200.000.000 e fino a lire 250.000.000. Oltre il limite dei 250 milioni l'imposta e' dovuta per il suo intero ammontare. Le riduzioni sopra esposte, per una migliore lettura, si possono schematizzare nella seguente tabella: |---------------------------------------------------------| | scaglione riduzione di imposta | | | | fino a 50.000.000 100% | | 50.000.001 - 120.000.000 70% | | 120.000.001 - 200.000.000 50% | | 200.000.001 - 250.000.000 25% | | oltre 250.000.000 0% | |---------------------------------------------------------| L'applicazione di tali riduzioni deve tener conto dell'ammontare complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati in comuni diversi. In altre parole le riduzioni non spettano distintamente al singolo terreno condotto e posseduto dal contribuente, ma si applicano una sola volta sull'ammontare complessivo dei valori imponibili e dell'imposta dovuta. Gli importi degli scaglioni imponibili devono essere ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di conduzione diretta e ad alle quote di possesso.
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA dovuta e' a carico dei soggetti passivi per anni solari e proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso.Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno 15 giorni e' computato per intero. L'imposta e' dovuta al comune in cui sono ubicati gli immobili. Nel caso in cui il contribuente (soggetto passivo) possieda immobili ubicati in comuni diversi dovra' effettuare versamenti separati per ciascun comune. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune competente in due rate: 1a rata - entro giugno pari al 90% dell'imposta dovuta nel primo semestre di possesso; 2a rata - dal 1 al 20 dicembre pari al saldo dell'imposta dovuta. Il versamento dell'imposta dovuta deve essere diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune.In generale al concessionario e' associata una determinata provincia. Per alcune province si possono avere più concessionari. Con decreto del Ministero delle Finanze 12/5/93 e' stato approvato il modello da utilizzare sia per il versamento dell'imposta sul conto corrente postale intestato al concessionario, che presso gli sportelli del concessionario stesso.Lo stesso decreto ministeriale prevede la possibilita' di effettuare il versamento anche presso le aziende di credito convenzionate con concessionari. L'importo da versare deve essere arrotondato alle mille lire per difetto, se la frazione non e' superiore a 500 lire, o per eccesso se e' superiore. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi della facolta' di effettuare il versamento dell'intera imposta a dicembre applicando gli interessi del 3% sulla quota che si sarebbe dovuta versare in acconto (1a rata). |