CCIAA


Il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, raccoglie tutte quelle notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di Commercio ma non l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. A titolo esemplificativo, costituiscono notizie Rea: inizio, modifica e cessazione di attività; apertura e chiusura di unità locali; variazioni di residenza di soci e amministratori.

 

Sono obbligati all'iscrizione REA:

a) soggetti individuali e collettivi iscritti nel Registro Imprese (art. 9 DPR 581/1995);

b) associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che, pur esercitando una attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una impresa;

c) gli imprenditori con sede principale all'estero, che aprono unità locali nel territorio nazionale.

 

Il REA è gestito con tecniche informatiche garantendo così completezza dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale.

Dal 1 luglio 2003, le società sono obbligate a depositare le denuncie REA al Registro delle Imprese, con firma digitale ed esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.

Per le ditte individuali permane ancora la possibilità di utilizzare anche i moduli cartacei.

Sia che la presentazione avvenga su supporto informatico (floppy disk o cd-rom) che per via telematica, la richiesta deve essere compilata elettronicamente con (Fedra) il cui software è scaricabile dal sito http://web.telemaco.infocamere.it; se la denuncia viene trasmessa in modalità telematica il modello dovrà, inoltre, essere sottoscritto digitalmente tramite smart card ed inviato utilizzando il sistema Telemaco.

Le domande e le denunce presentate al REA sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria secondo la tabella ministeriale in vigore dal 03/12/2004. Il pagamento dei diritti di segreteria avviene mediante versamento sul CCP n. 12626420.

 

 

 

 

Registro Imprese e REA

(informazioni tratte dal sito www.pn.camcom.it - 23.08.2011)

 

Il Registro delle Imprese è un pubblico registro previsto dal codice civile del 1942 (articolo 2188), istituito con la legge 580/1993 ma operante presso ciascuna Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dal 19.02.1996 a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 581/1995, è l’unico strumento di pubblicità legale. Il Registro delle Imprese unifica quelli che un tempo erano il Registro delle Società - tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali - e il Registro Ditte, tenuto originariamente dalle Camere di Commercio.

 

Tutte le imprese italiane sono tenute all'iscrizione al Registro delle Imprese, che costituisce la fonte primaria di certificazione dei loro dati costitutivi, così come le anagrafi comunali lo sono per i dati dei cittadini: chi svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio italiane (una per ogni provincia), interconnesse tramite la loro società di informatica, InfoCamere S.c.p.A.

 

L'iscrizione/deposito di domande/denunce al Registro Imprese e al REA ha lo scopo di rendere conoscibili determinati atti e fatti a chiunque realizzando diversi tipi di pubblicità:

-pubblicità notizia al fine di rendere conoscibili determinati fatti o atti giuridici a chiunque ne abbia interesse;

-pubblicità dichiarativa che ha come effetto quello di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico, di conseguenza al terzo non vale eccepire l'ignoranza dell'atto o del fatto pubblicato;

-pubblicità costitutiva che si ha quando l'iscrizione di un atto o fatto giuridico costituisce adempimento necessario affinché si producano determinati effetti giuridici.

 

Le attività economiche iscrivibili sono:

-produzione di beni e servizi;

-intermediazione nella circolazione dei beni;

-trasporto di cose e persone per terra, per acqua e per aria;

-attività bancarie ed assicurative;

-attività ausiliarie alle precedenti (ad esempio: agenzia, mediazione...);

-attività agricola.

 

L’articolo 9 del dpr 581/1995 prevedeva anche la gestione del REA - Repertorio Economico Amministrativo - che raccoglie notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo non previste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e nelle sue sezioni speciali.

Questa banca dati, al pari del registro delle imprese, è pubblica ed è tenuta secondo tecniche informatiche e costituisce la “prosecuzione” del registro delle ditte (soppresso in data 26.01.1997).

Sono dati REA tutte le comunicazioni relative alle unità locali (apertura, modifica, chiusura) intese quali impianti operativi o amministrativo – gestionali ubicati in luogo diverso da quello della sede principale, la nomina, modifica, cessazione della qualifica di preposti, delegati o responsabili per determinate tipologie di attività. Per le società sono, altresì a titolo esemplificativo, considerate dato REA tutte le notizie relative all'attività esercitata presso la sede (inizio, modifica, cessazione) e il versamento del capitale sociale.

Sono tenuti ad iscriversi a questo Repertorio i soggetti “only REA”: forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che esercitano tale attività in via sussidiaria rispetto all'oggetto principale (associazioni, fondazioni, organismi religiosi...).

I fatti o atti di cui la legge prevede l'iscrizione o il deposito vanno comunicati tramite gli appositi modelli approvati dal Ministero delle Attività Produttive.

 

Il Registro delle Imprese è diviso in due sezioni: ordinaria e speciale.

Nella sezione speciale si iscrivono:

-piccoli imprenditori (commerciali individuali, coltivatori diretti);

-imprenditori agricoli (individuali e collettivi secondo la definizione dell'art. 2135 del Codice Civile);

-società semplici;

-imprese artigiane (imprenditori individuali e collettivi), vengono annotate tutte le imprese iscritte nell'albo delle imprese artigiane;

-società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001, art. 16, comma 2).

 

Nella sezione ordinaria si iscrivono:

-società di persone, di capitali e le cooperative, anche se non svolgono attività commerciale;

-imprenditori individuali commerciali non piccoli;

-consorzi tra imprenditori con attività esterna (art. 2612 del Codice Civile) e società consortili;

-gruppi europei di interesse economico con sede in Italia (art. 3 D.Lgs. 23.07.1991 n. 240);

-enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale;

-società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale delle loro attività (art. 25 Legge 31.05.1995 n. 218).