Le stazioni appaltanti sono soggette ad assolvere gli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici previsti dalla legge  n. 190 del 2012, art. 1 comma 32 e dalla delibera n. 26 del 2013 dell’AVCP con successivi comunicati del presidente.

Le informazioni dovranno essere trasmesse all’AVCP entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente all’anno precedente.

Tra gli obblighi previsti, le stazioni appaltanti, dovranno trasmettere all’Autorità, alcune informazioni riguardo contratti pubblici di affidamento di lavori, servizi e forniture, in particolare:

il CIG;

la struttura proponente;

l’oggetto del bando;

la procedura di scelta del contraente;

l’elenco degli operatori invitati a presentare le offerte, (per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);

l’aggiudicatario (per ciascun aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruoli in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);

l’importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza e al netto di iva);

i tempi di completamento dell’opera (data inizio lavori, servizi o forniture e data di ultimazione lavori servizi e forniture);

l’importo della somme liquidate (importo complessivo dell’appalto al netto di iva).

 

Tutte le informazioni sopraccitate devono essere compilate all’interno dell’archivio dei contratti.

Le informazioni, poi, andranno trasmesse comunicando l’url del file strutturato nel formato standard aperto XML con le specifiche tecniche richieste dall’Autorità.

Il decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114/2014 ha soppresso l’AVCP trasferendo i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).