Variazioni dalla versione 12.1.0 alla versione 12.1.1 |
Anagrafe Certificati: legge 183/2011 L'art. 15 della legge 183/2011 introduce a partire dal 1° gennaio 2012 alcune importanti novità finalizzate all'eliminazione delle richieste di certificati ai cittadini da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
La norma, attraverso la modifica di alcuni articoli del DPR 445/2000, prevede che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amm.ne siano valide solo nei rapporti tra privati e che su tali documenti venga apposta la dicitura 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi', inoltre il titolare del certificato non potrà più prorogare la validità del documento oltre la data di scadenza.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi saranno tenuti ad accettare le dichiarazioni sostitutive o ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto della dichiarazione, e non potranno più richiedere o accettare certificati e atti di notorietà, pena la violazione dei doveri d'ufficio. Per gli accertamenti d'ufficio e i controlli delle dichiarazioni sostitutive (artt. 43 e 71 del DPR 445/2000) sarà necessario individuare un ufficio responsabile per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni che dovrà garantire una risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni.
In linea con quanto previsto dalla normativa, a partire dal 1° gennaio 2012 si attiveranno le seguenti modifiche: ✓Certificazione da anagrafe: in calce ad ogni documento sarà stampata la dicitura 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi'. Qualora il documento debba essere prodotto per gli usi previsti dagli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 (accertamenti d'ufficio o controlli delle dichiarazioni sostitutive), sarà sufficiente selezionare l’opzione ‘Uso ufficio’ o disattivare la spunta sull’opzione ‘Dicitura L. 183/2011’ presente nella maschera di certificazione: sul certificato verrà stampata la dicitura ‘Il presente documento viene prodotto per le finalità previste dagli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000’. NOTA: se si desidera personalizzare le diciture o non stampare nulla quando la spunta sull’opzione ‘Dicitura L. 183/2011’ è disattiva, modificare l’apposita sezione a pag. 4 dei parametri per certificati (menù 5.3.1). ✓Certificazione da revisioni elettorali e leva militare: valgono le stesse indicazioni previste per la certificazione da anagrafe, con la differenza che in questi casi l’opzione ‘Dicitura L. 183/2011’ viene proposta disattiva. ✓Proroga della scadenza dei certificati: per i certificati con validità di 6 mesi la dicitura per l’autodichiarazione che si trova in calce al documento è stata sostituita con la frase ‘Il presente certificato HA VALIDITA' DI SEI MESI dalla data di rilascio (detta validità decade in caso di variazione delle generalità dell'interessato). Art. 41 comma 1 D.P.R. 28/12/2000 N. 445’. NOTA: se si desidera personalizzare la dicitura, modificare i codici corrispondenti alle frasi da variare accedendo alla tabella commenti in calce (menù 5.3.5).
NOTA: i certificati personalizzati non potranno essere modificati automaticamente, pertanto si prega di verificare la stampa e contattare l’assistenza qualora il documento non risulti aggiornato.
Si ricorda che le modifiche entreranno in funzione a partire dal 1° gennaio 2012. Qualora il Ministero renda disponibili ulteriori chiarimenti, provvederemo agli eventuali aggiornamenti necessari.
Stato civile Certificati: legge 183/2011 Anche per i certificati ed estratti di stato civile sono state apportate le modifiche previste per i certificati anagrafici (vedi sopra).
Interscambio dati Giudici Popolari: esportazione per Tribunali con sistema GPop E’ stata realizzata l’esportazione dei dati dei giudici popolari conforme alle specifiche del sistema GPop adottato da alcuni Tribunali [Menù 3.7.5.1]. |